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L’illegittimità della TARSU di un anno non si estende anche negli anni successivi

14 APRILE 2021

La dichiarazione di illegittimità del regolamento sulla TARSU approvato da un Comune con sentenza definitiva passata in giudicato, non si estende in via automatica anche nell’anno successivo se non sia stato autonomamente impugnato dal contribuente, anche se sia affetto dai medesimi motivi di illegittimità rilevati dal giudice amministrativo. Sono queste le conclusioni della Cassazione (sentenza n.7188/2021) che ha confermato l’importo dovuto dal contribuente.

La Cassazione precisa in via preliminare come il ricorso del contribuente sia infondato, in quanto l’annullamento disposto dal TAR pur essendo definitivo e pur avendo indubbia efficacia erga omnes in relazione alla annualità da esso considerata, non si estende alle delibere TARSU concernenti le annualità successive (non impugnate), quand’anche meramente riproduttive della delibera annullata. Nel caso di specie, infatti, il ruolo del contribuente si riferisce ad una diversa deliberazione di Giunta comunale, non impugnata e ciò a prescindere dal rapporto contenutistico con la deliberazione precedente. Secondo il giudice di legittimità, la delibera Tarsu annullata in sede amministrativa non costituisce il presupposto delle delibere successive, con la conseguenza che queste ultime non vengono automaticamente travolte dall’annullamento giurisdizionale della prima, potendo venir meno solo all’esito di impugnativa, e di esplicita ed autonoma pronuncia giurisdizionale di annullamento. In altri termini, la ripetitività di contenuto delle delibere Tarsu successive, costituisce pur sempre espressione di una rinnovata ed autonoma volontà provvedimentale generale di conferma, e non rappresenta una conseguenza dipendente e necessitata della delibera annullata.