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Imposta di soggiorno: conto giudiziale dei gestori fino al 19 maggio 2020

11 MARZO 2021

I gestori delle strutture ricettive dovranno presentare i conti giudiziali dell’imposta di soggiorno fino al 19 maggio 2020, obbligo che viene meno per il periodo successivo in virtù della recente normativa (art. 180 DL 34/2020) che ha attribuito ai gestori il ruolo di responsabili d’imposta con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista, per cui i gestori non possono più essere considerati agenti contabili.

E’ questa la conclusione che dobbiamo trarre dalle recenti sentenze della Cassazione Penale della Cassazione nonché dalla posizione recentemente espressa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Lombardia con la sentenza n. 38 del 12/2/2021.

I giudici contabili lombardi hanno chiarito che con la riforma introdotta dall’articolo 180 del DL 34/2020, i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d’imposta con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista. Di conseguenza sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, Dlgs 471/1997.

Si tratta di modifiche normative che hanno prodotto effetti anche a livello penale, non potendosi più configurare il reato di peculato in caso di mancato riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno da parte del responsabile delle strutture ricettive. Ciò in quanto oggi il gestore è debitore in proprio di somme nei confronti dell’ente impositore. Nel contempo, la Suprema Corte ha affermato che non opera la depenalizzazione, con riferimento a violazioni commesse in passato, poiché si è modificata radicalmente la struttura della fattispecie di illecito.

Pertanto, continuare a considerare il gestore della struttura ricettiva alla stregua di un agente contabile mal si concilia con quanto affermato dalla Cassazione penale, giacché una volta escluso il reato di peculato (in quanto le somme dovute dall’esercente appartengono al suo patrimonio e non a quello del Comune), risulta difficile configurare il “maneggio di denaro pubblico”, condizione indispensabile per attribuire  la qualifica di agente contabile al gestore della struttura ricettiva.

Conseguentemente i gestori delle strutture ricettive non devono più presentare il conto della gestione (mod. 21), adempimento che invece resta per il periodo precedente cioè dal 1° gennaio 2020 al 19 maggio 2020. In tal senso si è peraltro espressa la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana con una nota del 23/2/2021, dalla quale si evince che la Sezione è “orientata a considerare obbligatoria la resa del conto giudiziale dei gestori riscossori dell’imposta di soggiorno fino al 19 maggio 2020”.

Si evidenzia, infine, che è possibile controllare le dichiarazioni delle strutture ricettive attraverso i dati e le informazioni che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni secondo le modalità previste dal Dm 11/11/2020 (adottato in attuazione dell’art. 13-quater del DL 34/2019).