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Aggiornamento dello schema di regolamento IFEL del “Canone unico”

8 MARZO 2021

L’IFEL ha pubblicato un aggiornamento dello schema di regolamento del “Canone unico”, che rispetto alla precedente versione del 12 dicembre 2020 è stato rivisto anche alla luce delle recenti disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 in tema di occupazioni di cavi e condutture, nonché degli orientamenti in materia forniti dal Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito delle risposte a TELEFISCO del 28 gennaio 2021, dalle quali si discosta in particolare sull’apparato sanzionatorio e la realizzazione del presupposto impositivo nei casi di occupazioni effettuate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per tutti gli altri temi di intervento, i maggiori punti di novità di questa revisione riguardano:
- una diversa formulazione degli art. 4 e 23¸ rubricati rispettivamente “Tipologia degli impianti pubblicitari” e “Tipologia degli impianti delle affissioni”;
- la previsione di una facoltatività di inserimento nel regolamento comunale dell’art.26, intitolato “Modalità delle pubbliche affissioni”;
- una diversa formulazione dell’art. 48, con riferimento alle occupazioni con cavi e conduttore, resasi necessaria a seguito della riscrittura delle - modalità di assoggettamento disposta dall’art. 1, comma 848, legge n. 178/2020;
- il perfezionamento dell’art. 49, in cui la definizione di passo carrabile e la relativa disciplina sono state declinate con maggior coerenza con la definizione, alla luce delle evidenze giurisprudenziali della Cassazione.

Si ricorda che le reiterate proposte di rinvio o di facoltatività di applicazione del nuovo Canone unico non sono state recepite nel decreto “Proroghe” in via di definitiva approvazione al Senato. È quindi essenziale che i Comuni provvedano alla regolamentazione del nuovo canone e delle relative tariffe entro il termine del 31 marzo 2021, attualmente fissato per la deliberazione dei bilanci di previsione. L’assenza di regolamentazione può comportare l’abolizione di fatto dei relativi prelievi, in assenza di riferimenti alla previgente disciplina, espressamente abolita a decorrere dal 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio per il 2019 (co. 847, L. 160/2019).