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La mancata risposta all’istanza di autotutela non è impugnabile

18 FEBBRAIO 2021

E’ inammissibile il ricorso contro il silenzio sull’istanza di autotutela, in quanto l’inerzia dell’amministrazione su tale istanza è un mero contegno omissivo, non qualificato, contro il quale le forme di tutela del privato sono ben diverse da quelle dell’impugnazione del silenzio.

Lo ha affermato la Commissione tributaria regionale per l’Umbria con la sentenza n. 144 del 23/11/2020, respingendo l’appello del contribuente e confermato quanto già asserito dal collegio giudicante di primo grado.

La decisione ci offre lo spunto per evidenziare che non sussiste alcun obbligo di  rispondere all’istanza in autotutela presentata dal contribuente, essendo espressione di ampia discrezionalità (cfr. Cassazione 4/6/2014 n. 12496; Cons. Stato 3/10/2012 n. 5199; Cons. Stato 6/7/2010 n. 4308).