15 FEBBRAIO 2021
L’imposta di soggiorno, disciplinata dall’art. 1, del D.Lgs. n. 23/2011, recante “federalismo fiscale municipale”, intervenuto per delineare la fiscalità locale in senso federalista, ha subito una notevole modifica ad opera dell’art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020 e s.m.i., (cd “decreto rilancio”). La riforma operata riformula le previsioni disciplinanti l’imposta di soggiorno, incidendo in maniera radicale sulla figura del gestore della struttura ricettiva. L’originaria stesura delle disposizioni in commento, infatti, qualificavano il gestore della struttura ricettiva come agente contabile, con tutte le conseguenze che tale riconoscimento comportava, ed in primis, l’accusa di peculato nell’ipotesi di mancato riversamento all’ente impositore, delle somme versare dai soggetti che alloggiavano nelle strutture ricettive. Il novellato introdotto dal richiamato articolo 180, il gestore diventa responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, ma viene spogliato del fardello della qualifica di agente contabile.