26 GENNAIO 2021
La società che gestisce per conto del Comune un parcheggio a pagamento è tenuta a versare la tassa rifiuti in quanto il servizio svolto implica l’occupazione di suolo pubblico e quindi anche la produzione di rifiuti. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 29020 del 17/12/2020, accogliendo il ricorso del Comune e confermando così il proprio consolidato orientamento in materia.
Nel caso in questione una società che gestiva il servizio di parcheggio a pagamento, con delimitazione delle aree di sosta e la gestione di parcometri, contestava la richiesta del Comune di pagamento della Tarsu 2012, ritenendo che il servizio svolto non implicava occupazione di suolo pubblico né produzione di rifiuti.
Il giudizio di merito di primo e secondo grado si conclude favorevolmente per la società, avendo la Ctr ritenuto che non si poteva configurare l’occupazione e la detenzione delle aree in maniera esclusiva, per cui dette aree non potevano produrre rifiuti.
La Cassazione ribalta l’esito del giudizio di merito evidenziando che in tema di tassa rifiuti il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo dell’occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, dal titolo giuridico o di fatto in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti. Ne consegue che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, in aderenza al costante orientamento di legittimità (Cass. n. 13185/2019; Cass. n. 7654/2012; Cass. n. 1179/2004; Cass. n. 3829/2009).
Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte (Cass. n. 13185/2019; Cass. n. 1847/2017; Cass. n. 7916/2016; Cass. n. 19152/2003).
Ebbene, la Ctr si è discostata da tali insegnamenti, non avendo neppure indicato quale logica sottende l’affermazione che le aree di parcheggio «non generano rifiuti», in contrasto peraltro al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva» (Cass. n. 14770/2000; Cass. 5047/2015; Cass. 13185/2019; Cass. n. 6569, n. 6571 e n. 8338 del 2020).
In conclusione le aree adibite a parcheggi pubblici sono tassabili ai fini Tari.