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Legge di bilancio, la nota Anci Toscana sulle norme per i Comuni

14 GENNAIO 2021

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CONTABILITA’ E IL BILANCIO

Commi 268-269 (Tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli enti locali)

I commi 268-269 semplificano le modalità di determinazione e comunicazione dei tassi massimi di interesse applicabili ai mutui concessi agli enti locali, nonché ai mutui e alle obbligazioni con onere a totale carico dello Stato di importo fino a 51.645.689,91 euro. Il Ministro del tesoro determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

Commi 786-789 (Norme contabili per gli enti territoriali)

Il comma 786 estende all’esercizio finanziario 2021 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse direttamente o indirettamente con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti.

Sono inoltre prorogate al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID19. Inoltre, si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all’emergenza COVID19.

 Il comma 788 istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID19.

Il comma 789 dispone che per le regioni (a statuto ordinario) e gli enti locali, non costituiscono indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, comma 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali

Commi 791-794 (Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido)

Il comma 791 dispone l’incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale. Per finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

La dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale aumenta di complessivi 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, 354,9 milioni per l’anno 2022, 499,9 milioni per l’anno 2023, 545,9 milioni per l’anno 2024, 640,9 milioni per l’anno 2025, 742,9 milioni per l’anno 2026, 501,9 milioni per l’anno 2027, 559,9 milioni per l’anno 2028, 618,9 milioni per l’anno 2029 e di 650,9 milioni a decorrere dall’anno 2030, rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni prevista a legislazione vigente. L’incremento di risorse è destinato in dettaglio:

  • allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario;
  • il potenziamento degli asili nido dei comuni,

Infine, i commi 793 e 794 sopprimono i commi 848 e 850 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e rideterminano l’ammontare del Fondo in 6.213,7 milioni per l’anno 2020, in 6.616,5 milioni per l’anno 2021, in 6.855,5 milioni per l’anno 2022, in 6.980,5 milioni per l’anno 2023, in 7.306,5 milioni per l’anno 2024, in 7.401,5 per l’anno 2025, in 7.503,5 milioni per l’anno 2026, in 7.562,5 milioni per l’anno 2027, in 7.620,5 milioni per l’anno 2028, in 7.679,5 per l’anno 2029 e in 7.711,5 milioni a decorrere dall’anno 2030.

Comma 815 (Fondo per la perequazione infrastrutturale)

Con tale comma si da’ finalmente attuazione alla seconda parte della perequazione verso gli enti locali così come disegnata con la Legge Delega sul federalismo fiscale (art. 22 L. 42/2009), introducendo la perequazione infrastrutturale (in conto capitale) a fianco del Fondo di solidarietà comunale (parte corrente).

Si prevedono interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

Con uno o più DPCM verrà effettuata una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti. Tali provvedimenti saranno adottati entro e non oltre il 30 giugno 2021. Non è contemplato alcun coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nel processo di adozione dei DPCM. Ai medesimi DPCM è demandata altresì la definizione degli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture e i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti.

La dotazione complessiva del Fondo pari a 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, è così ripartita: 100 milioni per l’anno 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033. Un criterio di assegnazione differenziale dei finanziamenti sarà adottato per gli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Commi 849-853 (Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali)

I commi 850-853 disciplinano il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, di cui 100 milioni annui per i comuni. Il concorso alla finanza pubblica è connesso ai risparmi derivanti dalla riorganizzazione amministrativa, da attuare anche attraverso la digitalizzazione delle attività e il potenziamento del lavoro agile. Il riparto tra i vari enti comunali sarà effettuato, entro il 31 maggio 2022, con DPCM. Il contributo sarà assicurato anche tramite misure di riduzione delle risorse finanziarie attribuite agli enti col Fondo di solidarietà comunale o mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente, da versare al bilancio dello Stato.

MISURE  PER IL PERSONALE

Commi 66-75 (Proroga Superbonus)

Si autorizzano i comuni per l’anno 2021, per far fronte agli accresciuti oneri di gestione relativi al superbonus ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile.

L’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020).

MISURE PER I PICCOLI COMUNI

Commi 196-200 (Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali)

Il comma 196 è volto a ridenominare il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne in “Fondo di sostegno ai comuni marginali”, destinandolo al finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e con limitata offerta di servizi alle persone e alle attività economiche.

Il Fondo viene rifinanziato nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Commi 753-754 (Risorse per l’approvvigionamento idrico e l’attrazione degli investimenti nelle isole minori)

Si prevede un fondo per l’approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021- 2023.

Comma 832 (Fondo per i comuni con meno di 500 abitanti)

Il comma 832 istituisce un Fondo per i piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15% rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.

DISPOSIZIONI RELATIVE A TRIBUTI, CANONI E RISCOSSIONE

Commi 48 e 49 (IMU e TARI ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)

Si riduce alla metà, a decorrere dall’anno 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l’equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi. Viene istituito un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate con dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2021.

Commi 599-604 (Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo e credito d’imposta canoni di locazione)

I commi 599-601 esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l’apposito Fondo di ristoro per i comuni.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

  1. a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  2. b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  3. c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Il comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Il comma 603, invece, rifinanzia di 100 milioni per l’anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente, il comma estende la platea dei beneficiari del Fondo, includendovi le imprese turistico-ricettive, genericamente intese. Il comma 604 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge “Agosto” in ragione dell’attribuzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021

Comma 848 (Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

Il comma 848 interviene sulla normativa in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità. Si precisa che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria che è di 1,5 euro per i comuni fino a 20.000 abitanti e di 1 euro per i comuni oltre i 20.000 abitanti. In ogni caso, l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

Commi 1092-1093 (Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali)

I commi 1092-1093 intervengono sulla disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali: nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, la soglia di capitale interamente versato richiesta ex lege fissata in misura pari a 150.000 mila euro che diventa 500.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti. Si differisce di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine valevole, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.

MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECOMICHE DI RILIEVO PER I COMUNI

Commi 87-88 (Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero)

È previsto un contributo a fondo perduto di 10 milioni per attività economiche e commerciali nei centri storici ai comuni dove sono situati santuari religiosi. Per tali comuni, ove diversi dai comuni capoluogo, tale estensione ha effetto per il 2021.

Commi 146-152 (Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)

Il comma 146 prevede che per favorire l’attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per l’attrazione di investimenti privati per il rilancio economico.

InvestItalia avrà il compito di coordinare e supportare le amministrazioni locali coinvolte.

Commi 201-202 (Sostegno al tessuto economico delle imprese con sede nei comuni che hanno registrato interruzioni della viabilità)

Il comma 201 istituisce un fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale.

Commi 595-597 (Disposizioni in materia di strutture ricettive)

Il comma 595 prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d’imposta relativo al 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Le suddette disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive sono tramessi dal Ministero dell’Interno ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno a fini di monitoraggio. Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle entrate.

MISURE CONNESSE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI

Comma 790 (Comuni TPL Scuola – Incremento risorse per il Trasporto scolastico)

Il comma 790 istituisce un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021 per consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID19. contenute nei DL n. 19/2020 e n. 33/2020. La dotazione del fondo è di 150 milioni di euro per l’anno 2021. Per la definizione dei criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, il secondo periodo del comma 790 rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Commi 797-804 (Potenziamento dei servizi sociali)

Il comma 797, intende potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (di cui all’art. 7, co. 1, del D. Lgs. n. 147 del 2017), precisamente: il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; l’assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; il sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; il servizio di mediazione culturale; il servizio di pronto intervento sociale. Tutto ciò nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

  1. a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  2. b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000.

È rifinanziato il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di 2 milioni a decorrere dall’anno 2021, mentre il comma 804 riduce il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 449/1997 corrispondentemente di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

Commi 809, 810, 812-814 (Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali e norme in materia di edilizia scolastica)

Il comma 809 modifica la disciplina dei contributi per investimenti alle regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l’acquisto di particolari forniture. Ciò appare dirimente per i comuni nella misura in cui le risorse stanziate dal comma 134 della Legge di Bilancio 2019 e incrementate con la Legge di Bilancio 2021 sono in ultima istanza destinate soprattutto ai comuni: il comma 135 precisa infatti che i citati contributi sono assegnati per almeno il 70%, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio, entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento.

I commi 812 e 813 prorogano i poteri commissariali straordinari in materia di edilizia scolastica attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2021.

Comma 816 (Regioni TPL Scuola – Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)

Il comma 816 istituisce un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti. Il finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze relative al contenimento della diffusione del COVID19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore. Le regioni e i comuni possano ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC. Eventuali risorse del Fondo che dovessero residuare possono essere utilizzate nell’anno 2021 per compensare le riduzioni dei ricavi per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell’emergenza COVID19.

Commi 817-820 (Servizi aggiuntivi ed altri interventi per il trasporto pubblico locale)

il nuovo comma 817, modifica l’articolo 44, comma 1, del DL n. 104 del 2020, che prevede la possibilità di assicurare servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi, appostando specifiche risorse, disponendo che ciò avvenga ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.

Con il comma 818, si interviene in materia di controlli sul rispetto delle norme anticovid nel TPL, disponendo che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale (soggetti indicati all’articolo 12-bis, commi 1-3 del Codice della strada), possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia di Covid -19.

Il comma 819 dispone l’istituzione di un Fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2021 e 6 milioni di euro per l’anno 2022 per erogare contributi ai comuni che, con ordinanza da adottare entro il 30 giugno 2021, provvedano a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza.

Commi 822-823 e 827-831 (Incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali)

Il comma 822, incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due tranches:

  • un primo decreto, da adottare entro il 28 febbraio 2021, per il riparto di 200 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell’apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020;
  • un secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2021, per il riparto di 250 milioni per i comuni e di 30 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, finalizzata da attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza COVID19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente.

Il comma 823 vincola le risorse aggiuntive del Fondo di cui all’articolo in esame alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 827 dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022. Il comma 828 prevede una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio del fondo di solidarietà comunale. In particolare, la riduzione applicata è commisurata all’80% delle risorse attribuite per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022; al 90% per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022 e al 100% delle risorse attribuite per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto.

Il comma 829 stabilisce il termine del 30 giugno 2022 per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto delle predette certificazioni.

Il comma 830 prevede il rinvio del termine previsto per la certificazione concernente la perdita di gettito dell’esercizio 2020 dei comuni, province e città metropolitane, ai fini dell’assegnazione delle risorse stanziate dall’articolo 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021. La sanzione finanziaria prevista per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021 è dell’80% in meno a valere sul Fondo di solidarietà comunale in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021, del 90% in caso di presentazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, oppure del 100% per presentazioni oltre questo termine o per la non presentazione.

Il comma 831, infine, rinvia di 1 anno, dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, il termine – previsto dall’art. 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020 – entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Ciò anche in considerazione del fatto che nel 2021 gli enti possono utilizzare per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020.

Comma 969 (Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)

Il comma 969 prevede, dal 2021, un incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (c.d. Fondo 0-6) di cui al d.lgs. 65/2017.

Commi 993-995 (Misure in favore della polizia locale)

I commi 993-995 recano alcune norme relative al personale della polizia locale e prevedono l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi. È disposta l’esclusione delle maggiori spese di personale sostenute, rispetto all’anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni, fermo restando l’equilibrio di bilancio, dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per l’anno 20121 previste dal DL 78/2010 (comma 993).

Il comma 994 dispone, anche per il 2021, l’esclusione – introdotta per il solo 2020 dal D.L. 18/2020 (Cura Italia) art. 115 – delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale dal computo delle spese che soggiacciono ai limiti del trattamento accessorio. Inoltre, viene istituito (comma 995) nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE

Commi 725-727 (Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

Si prevede infine che la disciplina adottata da ciascun comune per l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale (comma 727). Si ricorda che il comma 7 dell’art. 57 del DL 76/2020 consente ai comuni di affidare, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati.

Comma 759 (Progetti pilota di educazione ambientale)

Il comma 759 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche.

Commi 767-769 (Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)

I commi 767-767 istituiscono in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale. Il contributo è erogato – a valere sulle risorse del fondo – fino al 50% della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione dei sistemi di misurazione.

Commi 770-771 (Misure finalizzate all’acquisto del compost nelle zone economiche ambientali)

I commi 770-771 istituiscono il Fondo Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA), con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle ZEA. L’assegnazione delle risorse del Fondo avviene mediante bandi pubblici, a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale.

DISPOSIZIONI VARIE

Comma 153 (Acquisto diretto immobili enti pubblici territoriali)

Il comma 153 prevede la possibilità per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali di procedere all’acquisto diretto di unità immobiliari appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia dell’entrate.

Commi 844-846 (Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri.)

I commi 844-846 incrementano di 5 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario. Tali risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente a alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri.