17 GIUGNO 2019
Il TAR (sentenza 166/2019) dichiara illegittime le norme del regolamento comunale che, per la fornitura di acqua, impongono all’utente di impegnarsi ad anticipare il corrispettivo di un anno e pagare, in caso di subentro, il debito del precedente intestatario insolvente.
Il Tar Molise ha ritenuto «irragionevole ed ingiustificata» la previsione che impone all’utente di impegnarsi a versare il corrispettivo annuo per la fornitura idrica, dato che in caso di recesso anticipato l’utente si troverebbe a dover corrispondere l’intera quota fissa senza possibilità di restituzione di quanto indebitamente percepito dal Comune. Irragionevole per il Tar Molise anche la previsione del regolamento che impone a colui che subentra nel contratto di fornitura l’obbligo di pagare il debito del precedente intestatario ove insolvente ed irreperibile: il subentrante, sostengono i giudici amministrativi, non può che ritenersi giuridicamente obbligato al pagamento del solo corrispettivo dovuto per i consumi ad esso imputabili e riferibili alla data dell’effettiva utilizzazione del servizio e non anche per i consumi altrui senza la previsione di espliciti meccanismi di rimborso.