24 NOVEMBRE 2020
Con la decisione n. 24628 del 4/11/2020 la Cassazione ha affermato che per poter usufruire delle agevolazioni previste per l’imprenditore agricolo professionale (Iap) sono necessari alcuni requisiti tra cui la conduzione diretta del terreno, che non sussiste nel caso in cui venga stipulato un contratto d’opera con una cooperativa per la coltivazione dei terreni.
Nel caso in questione la Ctr aveva ritenuto dimostrata la qualità di imprenditore agricolo professionale in capo al contribuente nonché l’oggettiva conduzione dell’attività agricola (la quale non richiede l’impiego delle proprie energie lavorative nell’esercizio dell’attività agricola in ciò distinguendosi dalla coltivazione), che si deduce dal contratto di prestazione d’opera da lui stipulato con una cooperativa agricola.