26 NOVEMBRE 2020
Con la decisione n. 25480 del 12/11/2020 la Cassazione ha chiarito che il Comune, una volta notificata l’ingiunzione fiscale entro i termini decadenziali, può scegliere i tempi per procedere all’esecuzione forzata purché nel termine di prescrizione del credito.
Il caso sottoposto all’esame della Cassazione riguarda un’ingiunzione fiscale notificata il 25/10/2013, relativa ad atti di accertamento notificati nel 2011, alla quale non è seguita l’esecuzione forzata. Il 14/7/2016 il Comune notifica un altro atto di ingiunzione per il pagamento oltre che della Tarsu per gli stessi anni 2007, 2008 2009 per la somma di euro 5.550,34 pretesa a titolo di spese accessorie di riscossione.