17 NOVEMBRE 2020
Associazione sportiva esente ICI se l’attività cui l’immobile è destinato non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale.
La Cassazione, con sentenza 23678/2020 ha osservato che l’esenzione prevista dall’articolo 7, lettera i), del Dlgs 504/1992, è applicabile alla associazioni sportive dilettantistiche qualora sussistano due condizioni cumulative ovvero il requisito soggettivo, e cioè la natura non commerciale dell’ente, e il requisito oggettivo, e cioè che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dall’articolo 7, dello stesso decreto.
Non ha rilevanza quindi, al fine di ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, la destinazione degli utili eventualmente ricavati nel perseguimento dei fini sociali, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell’attività. La commissione tributaria regionale ha escluso l’esenzione in ragione dell’inclusione del bene nella categoria D/6 senza conferire rilievo al tipo di attività svolta nell’impianto sportivo.