16 NOVEMBRE 2020
Nei casi di omessa denuncia TARSU, per ciascun anno di inerzia del contribuente, ciò che rileva è il fatto che sia trascorso tutto l’anno, senza che il contribuente abbia provveduto ad adempiere all’obbligo di presentare la dichiarazione. L’obbligo di presentare la denuncia, fedele e completa, resta per tutto l’anno di debenza della tassa e permane fino a che il contribuente non provveda a presentarla.
Ciò significa che ogni giorno dell’anno è un giorno in cui il contribuente è chiamato ad effettuare la denuncia. Il termine previsto dall’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993 non può pertanto essere che il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
In conclusione, deve affermarsi il seguente principio: “In tema di TARSU, il contribuente che, negli anni successivi a quello in cui ha presentato una “denuncia unica dei locali e delle aree tassabili” infedele, ometta di presentare una denuncia corretta, restando inerte, si trova nella condizione di che non ottempera all’obbligo di effettuare tale presentazione, sicché, avendo, in tali ipotesi, tempo fino al 20 gennaio dell’anno successivo per adempiere a tale obbligo, è dall’anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce che decorre il termine quinquennale di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006″.