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Sanzione in misura ridotta pagabile in caso di contenzioso

8 SETTEMBRE 2020

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla possibilità per un contribuente di pagare le sole sanzioni ICI in misura ridotta anche in caso di contenzioso avvalendosi dell’articolo 17 del d. lgs. 472/97.

La Corte ammette la possibilità con il seguente ragionamento

Il D.Lgs. n. 504 del 1997, art. 14, riguarda il caso in cui il contribuente, a fronte di un accertamento per omesso pagamento del tributo e irrogazione sanzioni, nel termine per presentare ricorso paghi l’importo del tributo stesso e in questo caso, come misura premiale, le sanzioni sono ridotte.

Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 2, regola invece il diverso caso in cui il contribuitene voglia lasciare impregiudicata la possibilità di contestare il tributo. La ratio dell’istituto consiste nel consentire all’Erario di incassare in tempi rapidi (seppur in misura ridotta) le sanzioni irrogate ed al contribuente, che ritiene di essere nel giusto senza tuttavia averne la certezza, di bloccare le sanzioni ridotte versando il corrispondente ammontare, e, nello stesso termine di legge, proporre eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Ciò serve a definire irrevocabilmente ogni questione inerente l’aspetto sanzionatorio (Cass. 25577/2017) atteso che l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni ineriscono (Cass. 18740/2015) e questa Corte ha già ritenuto che il sistema procedimentale delineato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17, detta una disciplina destinata a valere in generale per tutti i tributi, (Cass. 20938/2013; in tema di ICI si veda 17529/2012, si veda anche 18740/2015).