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9 SETTEMBRE 2020
Per i giudici di legittimità il contribuente può avvalersi dell’annullamento automatico delle cartelle di pagamento solo se gli importi in essa contenuti sono inferiori ai mille euro, non assumendo alcuna rilevanza i singoli carichi contenuti nella stessa. In altri termini, la corretta interpretazione della normativa sulla rottamazione dei ruoli deve essere correlata al valore complessivo dei carichi e non dei singoli in essa contenuti. Queste sono le conclusioni della Cassazione contenute nell’ordinanza n. 17966/20.
La vicenda
Le misure di “pace fiscale” sono complessivamente volte a consentire la chiusura delle pendenze col fisco, attraverso una molteplicità di strumenti, uno tra questi è dato dall’annullamento automatico (“stralcio”) di alcuni debiti di modico valore.
All’articolo 4 del dl 119/18, è stato, infatti, disposto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Nel caso di specie un contribuente ha reclamato l’applicazione della normativa sostenendo che, pur mostrando l’estratto di ruolo un valore complessivo pari a circa 23.000 euro (al lordo di diritti di notifica, interessi di mora e aggio), tuttavia, il ruolo è formato a una serie di carichi che, singolarmente considerati, sarebbero di importo inferiore a mille euro, cioè al limite indicato dalla norma per il c.d. annullamento. In ragione di tale assunto, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione avverso il mancato annullamento del ruolo.
I precedenti
Già con un precedente intervento (Cass. ordinanza n. 11817/2020), il giudice di legittimità si è espresso circa il modus operandi del limite di valore previsto dalla normativa, precisando che: «Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè (l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella. Ovviamente l’importo del debito residuo di € 1.000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018)».
Il limite di valore, cui è correlato l’annullamento automatico previsto dalla norma, deve essere ricercato con riferimento all’importo risultante dalla cartella per effetto del cumulo dei vari carichi omogenei. In altri termini, la pace fiscale dettata dall’art. 4 del dl 119/18 ha come obiettivo la riduzione del contenzioso rivolto al valore modesto del dovuto rispetto al totale della cartella, esonerando il debitore solo se il suo residuo si collochi nel valore complessivo di mille euro, senza considerare i singoli carichi all’interno della stessa cartella.