23 LUGLIO 2020
La Cassazione conferma l’importanza della conduzione diretta da parte del proprietario dell’immobile anche se questo è coltivatore ma affida il suo terreno al fratello.
In particolare, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo dell’art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in comodato al fratello germano (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 10144 del 28/04/2010; conf. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12422 del 17/05/2017, con riferimento ad un caso in cui il terreno era stato concesso dal proprietario in affitto al figlio).
Pertanto, la riduzione d’imposta prevista per i terreni agricoli dall’art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 ricorre solo in presenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale e della conduzione diretta dei terreni (Sez. 5, Sentenza n. 15551 del 30/06/2010).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non assume valenza decisiva, in senso contrario a quanto affermato dalla CTR, la circostanza che i terreni siano oggettivamente destinati all’attività agro-silvo- pastorale esercitata dal germano della ricorrente, a sua volta coltivatore diretto.