10 GIUGNO 2019
Le Regioni non possono aumentare le aliquote Irap speciali. La legge ammette, infatti, interventi solo sull’aliquota ordinaria.
È il principio stabilito dalla sentenza 128/2019 della corte costituzionale che ha analizzato le leggi regionali del Veneto, delle Marche e della Sicilia, che avevano variato in aumento l’aliquota speciale che la legge nazionale aveva introdotto per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione nei periodi di imposta dal 1998 al 2002 (articolo 45, comma 2 della legge Irap, Dlgs 446/97). La facoltà di variare le aliquote dell’Irap è infatti prevista dall’articolo 16, comma 3 della legge, ma solo relativamente a quella ordinaria dello stesso articolo 16, comma 1.