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Sospensione dei versamenti derivanti da cartella e ingiunzione

24 GIUGNO 2020

Con apposita risoluzione n. 6/2020 il dipartimento delle finanze si esprime sulla portata dell’articolo 68 del dl 18/2020 relativo alla sospensione dei versamenti derivanti da cartella e ingiunzione con la conseguente impossibilità di notificare i citati atti nel periodo di sospensione del periodo 8 gugno- 31 agosto. Il MEF evidenzia che  nell’ambito dell’applicazione del richiamato art. 68 del D. L. n. 18 del 2020 l’avviso di accertamento esecutivo rientra solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12, del D. Lgs. n. 159 del 2015. Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti. In conclusione, quindi, è condivisibile la soluzione prospettata nel quesito, secondo la quale gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, sono  legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020.

La pronuncia ministeriale, non facendo riferimento all’articolo 157 del dl rilancio 34/2019,  relativo al distanziamento tra emissione dell’accertamento e notifica, permette di confermare che la norma non si applica ai comuni.