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TIA 1 non istituibile con l’approvazione del codice ambientale

23 GIUGNO 2020

La suprema Corte ritiene che con l’entrata in vigore del codice ambientale avvenuta nel 2006 non fosse più possibile per nessuna amministrazione istituire il prelievo ai sensi dell’articolo 49 del Ronchi posto che il codice ne disponeva l’abrogazione a favore dell’istituzione della TIA 2 che tuttavia risultava sospesa nelle more di adozione dei nuovi decreti.  Il comune che pertanto istituì la tariffa nel 2006 dopo l’entrata in vigore del codice ambientale lo ha fatto illegittimamente e pertanto è privo del potere di riscossione.