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La TIA 2 non è tributaria

21 MAGGIO 2020

La sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 8631/2020) ha pronunciato la tanto attesa sentenza relativa alla natura giuridica della TIA 2 disciplinata dall’articolo 238 del decreto ambientale. La Corte ha agito mediante una articolata ricostruzione della storia giuridica della TIA1 e della TIA2 per evidenziare che, la norma di interpretazione autentica contenuta nel dl 78/2010 articolo 14 comma 33,  che qualifica come non tributaria la TIA 2 va collocata nel periodo temporale immediatamente successivo alla sentenza che proclamò tributaria la TIA 1.

Nell’analisi condotta, che ha assunto a riferimento anche la sentenza sulla natura privatistica del servizio idrico, si legge che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad IVA non trovando ostacolo la circostanza che il pagamento della TIA 2 sia obbligatorio per legge, atteso che l’articolo 3 del dpr 633/72 prevede che le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d’opera , appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, costituiscono prestazioni di servizi, ai fini della assoggettabilità ad IVA, quale ne sia la fonte (Cass 16332/2018).