20 MAGGIO 2020
L’occupante di fatto è perseguibile per il pagamento della TOSAP solo in assenza di un titolare di atto di concessione o autorizzazione. Lunga analisi della Cassazione sulla soggettività passiva della TOSAP che giunge all affermazione del seguente principio di diritto:
In tema di tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o autorizzazione rilasciata dall’ente locale spetta, ai sensi dell’articolo 38 del d lgs 15 novembre 1993, n. 507, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi d’imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetto terzi in virtù di atto di natura privatistica.