30 APRILE 2020
Nota di chiarimento La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19.
L’IFEL analizza lo scenario delle riduzioni tipiche e atipiche proprie della disciplina TARI dando indicazioni in ordine al possibile riconoscimento dei benefici. Tra i passaggi di rilievo:
Si deve dunque ritenere che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell’emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto dell’evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell’ente.
Resta ovviamente ferma la necessità (ribadita in questi giorni dall’ANCI) che, a fronte della profonda crisi economica che si va profilando a seguito dell’emergenza da COVID-19, le riduzioni in questione trovino un sollecito sollievo in termini di partecipazione dei Comuni al sostegno che lo Stato sta via via definendo, anche attraverso un significativo aumento delle spese finanziabili mediante un – ben motivato – aumento del deficit pubblico.
Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione.
Va in proposito ricordato che l’art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l’inserimento di un nuovo comma 15-ter all’art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 5 successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”.
Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l’anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l’anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria. Una diversa lettura, infatti, porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l’importo invariato rispetto all’anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. Una tale interpretazione risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale nel generare aggravi economici ingiustificati a carico dei contribuenti e degli enti impositori.
Si deve, quindi, ritenere che le riduzioni deliberate dal Comune siano immediatamente efficaci, senza necessità di riconoscerne l’applicabilità solo successivamente al 1° dicembre 2020.