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Agenzia delle entrate: rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza COVID-19

27 APRILE 2020

Agenzia delle entrate circolare 10 del 17 aprile 2020. Di rilievo il passaggio in ordine alla sospensione dei termini processuali degli enti impositori:

l’articolo 29, comma 3, del decreto legge n. 23 del 2020 è intervenuto in relazione all’articolo 67, comma 1, primo periodo del decreto-legge n. 18 del 2020 stabilendo che «In deroga al termine fissato dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all’articolo 73, comma 1 [rectius: articolo 83, comma 2, n.d.r.], si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori».

In definitiva, le disposizioni sulla sospensione dei termini di cui all’articolo 83, comma 2, riguardano tutte le parti del processo tributario, senza distinzione alcuna. Dal combinato-disposto dell’articolo 83, comma 2, e dell’articolo 36, comma 1, deriva che, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, «è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».

Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, può considerarsi sospesa, tra l’altro, la decorrenza dei termini concernenti:

  • la proposizione dell’atto di appello, di cui all’articolo 51, comma 1, e all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, di cui agli articoli 325, 327 e 370 del codice di procedura civile;
  • la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, di cui all’articolo 22, comma 1, e all’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la costituzione in giudizio del resistente e dell’appellato, nonché la proposizione dell’appello incidentale, di cui all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • l’integrazione dei motivi di ricorso, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992;
  • la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente, di cui all’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992.

E’ sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, di cui all’articolo 17- bis, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro18 . Ad esempio, il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020, poiché rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020 (anziché il 20 aprile 2020).