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La Tari nel periodo dell’emergenza Covid-19: possibili finanziamenti

28 APRILE 2020

ANCI risponde al seguente quesito posto da un comune.

DOMANDA:

Con riferimento alla Tari, si chiede se sia possibile, vista la situazione emergenziale, finanziare parzialmente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con le riserve di una nostra società partecipata, in modo da ridurre la tassa stessa a carico degli utenti.

RISPOSTA:

Con rifermento al quesito posto è necessario procedere alla sua analisi sotto due distinti profili: il primo connesso alla qualificazione tributaria della gestione della riduzione richiesta e il secondo inerente la qualificazione gius- contabile del finanziamento parziale della predetta riduzione nel bilancio dell’Ente mediante distribuzione delle riserve della società partecipata. Per quanto riguarda la normativa Tari, la tipologia di riduzione individuata nel quesito posto esula da quelle enumerate all’art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013 e rientra nelle categorie di cui al successivo comma 660. Il predetto comma 660, dispone che “il Comune puo’ deliberare, con regolamento di cui all’art. 52, del citato Dlgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lett. da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”. La normativa dà, quindi, due elementi di analisi essenziali: 1) la riduzione deve essere inserita all’interno del Regolamento Comunale Tari; 2) il finanziamento della riduzione deve essere assicurato mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per il Legislatore è necessario che le riduzioni di cui al comma 660 siano finanziate con risorse provenienti dalla fiscalità generale, mentre non rileva in alcun modo quali sono le fonti di finanziamento che il Comune sceglie di utilizzare per la copertura del mancato gettito. Dal punto di vista gius-contabile è certo che le risorse destinate alla copertura del gettito devono essere risorse di parte corrente, posto che la Tari ed i costi connessi alla gestione del servizio e sottesi alla determinazione della tariffa hanno natura corrente. Indipendentemente dalla provenienza delle risorse atte a finanziare la riduzione (direttamente dal bilancio dell’Ente o come distribuzione delle riserve da parte della partecipata), l’introduzione della riduzione comporta una riduzione del patrimonio dell’Ente a livello consolidato, posto che le risorse che costituivano valore sottoforma di riserva della partecipata verranno utilizzate per finanziare il minor gettito Tari derivante dall’applicazione della riduzione in commento. Dal punto di vista della gestione dei rapporti con la società partecipata è opportuno precisare che la distribuzione di riserve non incide sul conto economico societario, ma ha comunque riflessi di natura finanziaria ed incide sul rendiconto finanziario complessivo della sua gestione. Per tale motivo dovrà essere concordato con il management societario il timing di distribuzione delle predette riserve, le quali dovranno materialmente affluire nelle casse dell’Ente. Contabilmente per l’Ente, la distribuzione delle riserve dovrà essere accertata ed incassata sul capitolo E.3.04.02.02.002 o E.3.04.02.03.002 relativi ad entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi rispettivamente di imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Pubbliche o non incluse nelle Amministrazioni Pubbliche. Dal punto di vista societario è necessario distinguere tra: – riserve disponibili, che possono essere distribuite liberamente ai soci, purché gli amministratori abbiano verificato che non vi siano perdite pregresse che altrimenti devono essere coperte prima di procedere alla distribuzione e, inoltre, se figurano in bilancio costi pluriennali, finché non è completato il loro ammortamento posso essere ripartiti utili solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire la parte di tali costi ancora presente in bilancio; – riserve vincolate, che possono essere distribuite solo rispettando particolari procedure, quali le riserve statutarie per cui è necessaria l’assemblea straordinaria che modifichi la clausola statutaria ivi prevista. In ogni caso, anche per la distribuzione di riserve di utili disponibili è necessario una delibera assembleare che dovrà essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate, entro 20 gg dalla data della delibera e soggetta ad Imposta di Registro. Considerato, che trattasi di società a partecipazione pubblica, riteniamo inoltre opportuno che prima di procedere in assemblee, il socio pubblico o i soci pubblici, adottino apposito atto di indirizzo da recepire in assemblea in modo da autorizzare il soggetto appositamente delegato a deliberare la distribuzione che dovrà, quindi, essere debitamente motivata dagli Enti soci.