4 GIUGNO 2019
Nuova importante sentenza della Cassazione sulla TIA applicabile anche alla TARI: con lla sua pronuncia ha stabilito che la quota fissa della Tia è sempre dovuta, mentre la quota variabile solo se il servizio è attivato e solo se si producono rifiuti conferibili.
La Corte di cassazione, ricostruendo il quadro normativo, evidenzia che la Tassa rifiuti è articolata in una quota fissa e da una quota variabile. La quota fissa è dovuta «a prescindere da un nesso sinallagmatico con il servizio, sulla base del mero possesso o detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale a copertura dei costi generali del servizio». La quota fissa serve a «coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico con il singolo utente». Ne consegue che la quota fissa della Tia è dovuta sempre per intero, per il semplice fatto di occupare superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione dei rifiuti; le aree destinate a produzione e a magazzino di prodotto finito sono sempre soggette al pagamento dell’intera quota fissa.
In merito alla quota variabile della Tia, se il contribuente prova di non produrre rifiuti suscettibili di smaltimento, in quanto interamente riciclati o venduti a terzi, o di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, non è tenuto al versamento della quota variabile.