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Sospensione termini accesso agli atti. Le precisazioni della Funzione Pubblica

14 APRILE 2020

Con riferimento ad alcuni articoli di stampa che avrebbero indicato un termine errato (31 maggio) di sospensione dei termini delle richieste di accesso (documentale, civico e civico generalizzato), il Dipartimento della funzione pubblica – come peraltro riporta la notizia pubblicata sul sito dedicato www.foia.gov.it  – precisa che l’articolo 103 del decreto-legge Cura Italia prevede la possibilità per le amministrazioni di sospendere i termini di tutti i procedimenti amministrativi per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile. Quindi anche i procedimenti di accesso (tutti, non solo quelli FOIA) sono assoggettati alla stessa sospensione.

Peraltro, il medesimo art. 103 chiarisce che «Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati», così ammettendo che le richieste più urgenti siano comunque evase entro i termini ordinari (30 giorni per le richieste FOIA).

L’art. 67, al comma 3, detta invece una norma specifica in materia di accesso, sospendendo «le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». La disposizione riguarda però esclusivamente il settore dell’amministrazione fiscale.

Pertanto è privo di fondamento che il decreto-legge Cura Italia sospenderebbe fino al 31 maggio i termini per l’evasione delle richieste di accesso (documentale, civico e civico generalizzato), anche perché, com’è agevole constatare, il termine finale dell’eventuale sospensione è il 15 aprile.