7 APRILE 2020
Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 cod.proc.civ., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso”. Nel caso di specie, la commissione ha ritenuto valida la notifica del provvedimento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, malgrado risultasse provato solo l’invio della raccomandata informativa e malgrado l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa non recasse la sottoscrizione della destinataria.