27 MARZO 2020
La suprema Corte conferma l’orientamento recente secondo cui la comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale di un avviso di accertamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, dev’essere inviata a quest’ultimo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, adempimento indispensabile al fine di assicurare l’effettiva conoscibilità, da parte del destinatario, dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale. Secondo la Corte, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che la parte fornisca la prova dell’effettivo e regolare invio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. “C.A.D.”) e detta verifica presuppone l’esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che le modalità d’invio e ricezione di detta seconda raccomandata dovranno essere verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile.