20 MARZO 2020
Ai sensi dell’articolo 60, primo comma, lettera c) del DPR 600/73, vigente ratione temporis, la notifica non eseguita in mani proprie del contribuente deve essere fatta nel domicilio fiscale di quest’ultimo che, in forza dell’articolo 58, coincide con il comune di iscrizione anagrafica. La variazione prevista dall’articolo 58 terzo comma (non art. 60 terzo comma che riguarda il mutato indirizzo all’ interno dello stesso comune), è opponibile a partire dal sessantesimo giorno a quello in cui si è verificato.