28 FEBBRAIO 2020
All’aggio, in quanto compenso e non sanzione, è applicabile la normativa del tempo in cui l’attività di riscossione è posta in essere, indipendentemente dall’anno d’imposta afferente la pretesa.
In caso di cartella che si riferisce a violazioni relative all’anno di imposta 2004, formata e notificata nel 2008, «l’aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l’attività esattoriale, e questa natura non muta in base al soggetto – contribuente, ente impositore od entrambi pro quota – a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868, Rv. 630747; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25932, Rv. 638287). Per questa sua invariabile natura retributiva, l’aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell’attività di riscossione, senza che possa farsi questione di (ir)retroattività rispetto all’anno d’imposta cui si riferisce l’iscrizione a ruolo.