27 FEBBRAIO 2020
L’agenzia delle Entrate, con la risposta all‘istanza di interpello n. 21/2020, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, in relazione all’imposta di bollo, delle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune, riguardanti mandati di pagamento in contanti. In particolare, l’articolo 6 del DPR 642/72 esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo le «Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto». Il comma 2, stabilisce, che «Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto».