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Baratto amministrativo

21 FEBBRAIO 2020

Il baratto amministrativo non è suscettibile di interpretazione analogica e può essere applicato alle sole ipotesi di riduzione e/o estinzione di crediti di natura tributaria.

Importante decisione della Sezione Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 2/2020) chiamata a dirimere un contrasto insorto tra l’orientamento della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che sostiene l’estensibilità dell’istituto del baratto amministrativo anche ai crediti di natura non tributaria e l’orientamento della Sezione regionale di controllo per il Veneto limita  l’applicabilità ai soli tributi locali.

In quanto  norma eccezionale, l’articolo 190 del Dlgs 50/2016 non può essere applicato, secondo i giudici contabili, oltre casi e tempi in esso considerati (articolo 14 delle disposizioni preliminari del codice civile), vale a dire al di fuori delle fattispecie qualificabili come «riduzioni o esenzioni di tributi».