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EMISSIONE BOLLETTE 2025

Pratica

  • 22 APRILE 2025

    il prodotto è stato aggiornato in relazione alla previsione della nuova componente perequativa Ur3, come indicata dalla delibera n. 133/2025/R/Rif del 1° aprile 2025 di ARERA, finalizzata alla copertura del “bonus sociale” TARI in attuazione all’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. La novità è applicata a decorrere dal 1° gennaio 2025, cosicché in bolletta deve essere indicata l’ulteriore componente perequativa Ur3. Si rammenta che, ad oggi, non sono ancora state disciplinate le disposizioni afferenti alle modalità applicative di questa terza componente perequativa, tuttavia, stante l’analogia con le altre due componenti già introdotte dal 2024, si ritiene che le modalità applicative vadano a replicare quelle già conosciute. Si segnala, altresì, che con l’emendamento introdotto dal D.L. n. 25/2025, cd “decreto P.A.”, vengono differiti al 30 giugno 2025 gli adempimenti TARI.  

  • 16 LUGLIO 2024

    con delibera n. 386/2023, ARERA ha previsto che a decorrere dall’anno d’imposta 2024, le bollette TARI dovranno ospitare anche due componenti perequative, finalizzate al finanziamenti di costi per due specifici avvenimenti. Si tratta: 1. dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, da coprirsi con la componente UR1, pari a 0,10 euro all’anno per ogni utenza; 2. dei costi afferenti alle agevolazioni  TARI da riconoscere agli utenti colpiti da eventi eccezionali e calamitosi, per i quali è individuata la componente  UR2, pari a 1,50 euro all’anno per ogni utenza. Peraltro, tali componenti devono essere riferite alla “utenza” e non all’utente e devono essere frazionare in base al periodo di assoggettamento alla TARI. In relazione a tale problematica è stata realizzata la specifica pratica che riporta le indicazioni per facilitare gli addetti dell’ufficio TARI al rispetto di questo adempimento.

L'ESPERTO RISPONDE

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