22 GENNAIO 2020
Nella sentenza n. 12 del 3 gennaio 2020 il Tar della Campania si esprime in merito alla clausola, di un bando di gara, secondo cui “Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale nell’offerta tecnica. In tal caso verrà assegnato il punteggio minimo”, in quanto le ricorrenti evidenziano che la commissione giudicatrice ha ritenuto di applicare la previsione per cui, ai fini del punteggio, non potrebbero essere considerati i requisiti esperenziali se “prestati” con avvalimento, nonostante tale disciplina sia inapplicabile in caso di avvalimento di progettisti, non trattandosi di mero prestito di requisiti, ma assumendo i progettisti ausiliari in proprio l’obbligo di svolgimento della prestazione e non essendoci, quindi, ragione per non considerare i loro requisiti esperenziali ai fini del punteggio: secondo i giudici, invece, tale clausola del disciplinare è volta a tutti i tipi di avvalimento, senza distinzioni di sorta, e quindi anche all’avvalimento di progettisti, che sono tenuti ad eseguire in proprio la prestazione, come, peraltro, impone l’art. 89 del d.lgs. 50/2016; la finalità di tale clausola è infatti quella di evitare una iper valutazione dell’avvalimento rispetto a chi partecipa senza ricorrere a tale figur