Regione Sicilia: interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della LR 12 luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici
Articolo 2 della LR 4 agosto 2026, n. 21
3 SETTEMBRE 2026
La legge regionale 4 agosto 2026, n. 21 (in GURS n. 36 del 7 agosto 2026) all’articolo 2, reca una disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici.
Nel dettaglio, l’articolo 2 dispone che il rinvio previsto alle disposizioni del d.lgs n. 36/2023 e successive modificazioni “è riferito anche a tutte le sue successive integrazioni e modifiche, fatte salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 12/2011 e successive modificazioni.“
Ne consegue che le previsioni aggiunte dal D.Lgs. n. 209/2024 (decreto correttivo) sono applicabili alle procedure regionali senza ulteriori richiami, mentre restano ferme le diverse disposizioni della legge regionale n. 12/2011 e successive modificazioni, che continuano a prevalere nei limiti della competenza statutaria.
La norma non indica limiti temporali, i suoi effetti quindi ricadono anche sulle procedure già avviate.
Il testo dell’articolo
Art. 2 -Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici
Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come da ultimo modificato dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, si interpreta nel senso che il rinvio ivi previsto alle “disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni” è riferito anche a tutte le sue successive integrazioni e modifiche, fatte salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 12/2011 e successive modificazioni.