10 GENNAIO 2020
La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 13 dicembre 2019, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 120, comma 2-bis, del Codice del processo amministrativo, sollevata dal T.a.r. Puglia con ordinanza già commentata su questo sito, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate sempre dal T.a.r. Puglia, in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU.
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