News

Consiglio di Stato: da motivare le esclusioni e non le ammissioni alle gare

5 AGOSTO 2026

Nella sentenza n. 5371 del 6 luglio 2026 il Consiglio di Stato riafferma il proprio orientamento secondo cui qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda professionale del partecipante ad una gara abbia inficiato la moralità professionale del medesimo, “essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa (mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l’affidabilità del concorrente, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale)”.

In sintesi, il principio è che la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione.
I giudici precisano che tale regola è destinata a subire eccezione “nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile”.

VAI AL TESTO INTEGRALE