5 AGOSTO 2026
Nella sentenza n. 5371 del 6 luglio 2026 il Consiglio di Stato riafferma il proprio orientamento secondo cui qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda professionale del partecipante ad una gara abbia inficiato la moralità professionale del medesimo, “essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa (mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l’affidabilità del concorrente, che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale)”.