Consiglio di Stato: sottoscrizione del contratto e acquiescenza alle clausole del bando
4 AGOSTO 2026
Nella sentenza n. 5421 del 7 luglio 2026 il Consiglio di Stato riafferma il principio secondo cui la partecipazione alla procedura di gara non configura, di per sé, acquiescenza alle clausole del bando, le quali, anzi, possono essere impugnate solo dopo avere concretamente dimostrato non solo la volontà di partecipare alla procedura selettiva, ma anche la lesione attuale e concreta dell’interesse legittimo azionato, precisando che tale principio “non può non valere anche per la successiva sottoscrizione del contratto avvenuta all’esito di una gara in cui l’impresa, pur risultata aggiudicataria, abbia contestato alcune prescrizioni della lex specialis ovvero – come nel caso di specie – le modalità di svolgimento della procedura, al fine di conseguire una posizione in graduatoria più favorevole, trattandosi di accordo quadro con più operatori economici”.
In altri termini, il Consiglio di Stato sostiene che, essendo la notificazione del ricorso introduttivo al giudizio avvenuta ben prima della stipula del contratto di appalto (e, dunque, essendo le doglianze ben note alle parti all’atto della sottoscrizione dell’accordo quadro cui l’appellante è giunta quale terza classificata), “l’acquiescenza rispetto ai provvedimenti impugnati avrebbe dovuto essere manifestata chiaramente, in occasione della stipula del contratto, mediante una qualsiasi dichiarazione espressa di segno contrario (rinuncia al ricorso ovvero dichiarazione di abbandono o altra dichiarazione equipollente)”, con la conclusione che in mancanza di dichiarazioni contrarie non può presumersi una volontà della ricorrente di rinunciare all’impugnazione precedentemente proposta e, pertanto, “in difetto di una chiara ed incondizionata volontà di rinunciare al ricorso pur dopo la stipula del contratto di appalto, non può ritenersi realizzata l’acquiescenza rispetto ai provvedimenti impugnati”.
VAI AL TESTO INTEGRALE