7 GENNAIO 2020
La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (c.d. decreto fiscale), ha introdotto all’articolo 49 il comma 1-bis che modifica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) come segue:
“1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole:
«L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi» sono inserite le seguenti: «e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle societa’ benefit,»;
b) all’articolo 95, il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
« 13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita’, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalita’ e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle societa’ benefit, nonche’ per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresi’ il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.”