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Il “paradosso del brevetto” negli appalti pubblici: l’incompatibilità logico-giuridica tra privativa industriale e segreto tecnico

Nel delicato sistema degli appalti pubblici, il nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2023) impone alle stazioni appaltanti di operare un continuo e rigoroso bilanciamento tra il principio di trasparenza, finalizzato a garantire il diritto di difesa dei concorrenti, e la tutela della riservatezza del patrimonio informativo delle imprese.

8 LUGLIO 2026

Nel delicato sistema degli appalti pubblici, il nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2023) impone alle stazioni appaltanti di operare un continuo e rigoroso bilanciamento tra il principio di trasparenza, finalizzato a garantire il diritto di difesa dei concorrenti, e la tutela della riservatezza del patrimonio informativo delle imprese. Un nodo critico di tale bilanciamento emerge frequentemente quando l’aggiudicatario si oppone all’accesso agli atti invocando la presenza di tecnologie o metodi tutelati da brevetto industriale.

 
Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo evidenziato quello che viene definito il “paradosso del brevetto”: invocare la privativa industriale quale motivo ostativo all’ostensione di un’offerta tecnica rappresenta una contraddizione logico-giuridica. L’esistenza di un brevetto, infatti, non implica la configurabilità di un segreto, ma anzi la esclude in radice. Affinché un’invenzione possa essere brevettata, la legge richiede che essa sia descritta in modo chiaro e completo per permettere a una persona esperta del ramo di attuarla, e i relativi fascicoli sono liberamente consultabili dal pubblico (artt. 51 e 186 del d.lgs. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale).
 
In questo scenario, la segretezza tecnica può essere validamente opposta solo in un’ipotesi eccezionale e temporanea: i primi 18 mesi dal deposito della domanda di brevetto, periodo durante il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del d.lgs. 30/2005, la documentazione rimane sottratta alla conoscibilità pubblica, fermo restando il ricorrere di tutti i presupposti richiesti dal Codice dei Contratti Pubblici. Al di fuori di questa rigorosa finestra temporale di non pubblicità, ciò che è brevettato è destinato alla conoscenza pubblica e non può mai integrare un segreto tecnico o commerciale.
 
Il presente contributo si pone l’obiettivo di analizzare la corretta qualificazione del know-how aziendale e di fornire linee guida operative agli operatori economici per la formulazione delle istanze di oscuramento. Superando il ricorso a formule stereotipate o a generici richiami brevettuali, l’impresa che intenda tutelare il proprio vantaggio concorrenziale è chiamata a presentare una dichiarazione “motivata e comprovata“, dimostrando analiticamente l’effettiva sussistenza di segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale. Solo attraverso un’istanza selettiva e rigorosa sarà possibile evitare l’ostensione globale dell’offerta e consentire alla stazione appaltante di effettuare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

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