6 LUGLIO 2026
Nella sentenza n. 4484 del 4 giugno 2026 il Consiglio di Stato respinge le doglianze dell'appellante secondo cui il mancato ricorso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (F.V.O.E.), da parte della mandante di un R.T.I. aggiudicatario di una gara, a seguito di un errore nella registrazione dei dati, non essendo riconducibile a un malfunzionamento del sistema non può essere sanato mediante soccorso istruttorio: secondo i giudici, invece, il F.V.O.E. costituisce uno strumento di semplificazione e accelerazione delle verifiche che è privo “di carattere esclusivo e insuscettibile di determinare, in via automatica, effetti espulsivi in presenza di disallineamenti meramente formali o di errori materiali nella fase di implementazione dei dati”, per cui l’errore nella registrazione, che non si può qualificare in termini di inadempimento sostanziale agli obblighi dichiarativi o documentali, costituisce una irregolarità emendabile “ove non emerga alcuna compromissione dell’affidabilità dell’operatore né alterazione della par condicio competitorum”.
In conclusione, il Consiglio di Stato afferma che “il soccorso istruttorio assume una funzione non già surrogatoria di carenze essenziali, ma di fisiologico completamento del quadro informativo, in presenza di situazioni ambigue o imperfettamente rappresentate, senza che ciò si traduca in un’indebita alterazione della competizione”, concludendo che “in assenza di elementi univoci atti a dimostrare che il mancato utilizzo del F.V.O.E. abbia inciso in modo sostanziale sulla verifica dei requisiti o abbia determinato un vulnus ai principi di trasparenza e parità di trattamento, la censura in esame non si appalesa quindi idonea a fondare l’invocato effetto espulsivo, risolvendosi, piuttosto, in una doglianza di carattere meramente formale, priva di incidenza sostanziale sul procedimento di gara e sul suo esito”.
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA