Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
Solo una clausola “inequivocabilmente” chiara nel suo contenuto può giustificare l’esclusione del concorrente
22 MAGGIO 2026
La controversia definita dal TAR Emilia Romagna Bologna con la sentenza n. 829 del 2 maggio 2026 trae origine dalla procedura negoziata senza bando indetta dalla Provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di restauro e di risanamento conservativo di Palazzo Palloni.
All’esito della procedura di gara – da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – il secondo classificato ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, lamentando, da un lato, l’erronea attribuzione dei punteggi previsti in corrispondenza dei sub-criteri di valutazione B.1, B.2, B.3 e A.2 e deducendo, dall’altro, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver anticipato, nell’offerta tecnica, il dato quantitativo correlato ai giorni di esecuzione dei lavori offerti.
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