18 MAGGIO 2026
Pubblichiamo il testo della sentenza n. 3209 del 24 aprile 2026, in cui il Consiglio di Stato chiarisce che, alla luce del disposto letterale dell’art. 4 dell’allegato I.01 al Codice dei contratti, secondo cui “La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua”, ai fini dell’equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solo le parti fisse della retribuzione, delle quali non fa parte il superminimo.
I giudici spiegano che, infatti, il superminimo è un elemento “eventuale”, per cui non può essere al contempo una voce “fissa” della retribuzione, “costituendone, invece, una parte accessoria, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo”, da cui consegue che il superminimo non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza.
Il Consiglio di Stato precisa che l'interpretazione tassativa della norma si impone in quanto tale rigore è “necessario ad assicurare ai lavoratori adeguata tutela nell’ambito del rilevante mercato delle commesse pubbliche”.