La pronuncia si rivela di fondamentale importanza sistematica poiché delinea con estrema precisione l’ambito d’azione della Stazione Appaltante nel vagliare le cause di esclusione facoltativa legate all’unicità del centro decisionale e ribadisce come tale giudizio sia espressione di una discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito se priva di profili di manifesta illogicità
15 MAGGIO 2026
Con sentenza n. 7058 del 20 aprile 2026, il TAR Lazio ha confermato la piena legittimità dell’ammissione in gara delle società controinteressate, disattendendo le doglianze della ricorrente, la quale ne aveva invocato l’esclusione in ragione di una asserita violazione dell’art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. 36/2023.
La pronuncia si rivela di fondamentale importanza sistematica poiché delinea con estrema precisione l’ambito d’azione della Stazione Appaltante nel vagliare le cause di esclusione facoltativa legate all’unicità del centro decisionale e ribadisce come tale giudizio sia espressione di una discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito se priva di profili di manifesta illogicità.
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