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È impugnabile il provvedimento di conferma di un precedente diniego di accesso agli atti solo se la nuova istanza risulta fondata su fatti nuovi e sopravvenuti

Nota alla sentenza del TAR Lombardia – Milano n. 1136/2026

2 APRILE 2026

La vicenda trae origine dal diniego opposto dalla  una stazione appaltante all’istanza di accesso formulata, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, dall’impresa ricorrente al fine di ottenere l’ostensione della documentazione di gara presentata dalla società controinteressata, e, segnatamente: l’offerta tecnica integrale corredata dei relativi allegati tecnici e descrittivi; le dichiarazioni concernenti eventuali subappalti, collaborazioni o accordi tecnici; la documentazione amministrativa prodotta a supporto dell’offerta; nonchè i verbali recanti la valutazione tecnica e l’attribuzione dei punteggi.

 
La pretesa ostensiva era motivata dalla necessità di tutelare in sede giudiziale i propri diritti proprietari sulla piattaforma software di telemonitoraggio “M+Hub”. La ricorrente, infatti, intendeva agire contro il presunto inadempimento di un accordo preliminare intercorso con la società controinteressata per l’utilizzo di tale tecnologia nella gara de qua.
Le difese articolate dall’amministrazione e dalla controinteressata si sono dispiegate lungo un duplice versante, sollevando articolate eccezioni sia in rito sia nel merito.
 
In via preliminare, la stazione appaltante ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo l’omessa impugnazione di un precedente provvedimento di parziale ostensione ormai definitivo. In subordine, l’ente ha inoltre rilevato che la ricorrente, nei confronti della stazione appaltante, doveva essere considerata soggetto terzo ed estraneo alla procedura di gara, privo di una posizione giuridica qualificata a fondare il diritto di accesso richiesto.
Ancora più complessa e strutturata si presenta la linea difensiva della controinteressata, la quale ha sollevato plurime eccezioni.
In primo luogo, è stata censurata l’inammissibilità del ricorso in quanto volto a modificare un assetto già consolidato da precedenti provvedimenti, mai regolarmente impugnati, configurando una reiterazione surrettizia dell’istanza di accesso avente lo stesso oggetto.
 
In secondo luogo, è stato eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, per non essere stata estesa la notificazione del ricorso a tutti i componenti del RTI, da ritenersi “controinteressati” necessari in quanto potenzialmente incisi dall’eventuale ostensione dell’offerta tecnica.

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