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Self-cleaning insufficiente se l’amministratore sottoposto a misure cautelari resta “socio sovrano”

20 FEBBRAIO 2026

In tema di appalti pubblici, l’esclusione di un operatore economico per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023 può legittimamente fondarsi su provvedimenti penali non definitivi, quali il decreto che dispone il giudizio o le misure cautelari, senza che ciò contrasti con il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 della Costituzione. Tali atti, infatti, non costituiscono una sanzione anticipata, ma rappresentano mezzi di prova adeguati da cui la stazione appaltante, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità e all’esito di un’istruttoria in contraddittorio, può desumere la rottura del rapporto fiduciario e la dubbia integrità e affidabilità del concorrente.

 
Le misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico devono rappresentare una cesura netta e sostanziale con la gestione pregressa coinvolta nei fatti illeciti e non una mera discontinuità apparente; pertanto, la sostituzione dell’amministratore con un suo stretto congiunto, già inserito nell’organigramma aziendale, e la tardiva nomina di figure esterne comunque legate alla compagine familiare, possono essere ritenute inidonee a ripristinare l’affidabilità dell’impresa.
 
La qualifica di amministratore di fatto, rilevante ai fini dell’imputazione dell’illecito professionale alla società, può essere riconosciuta in capo al “socio sovrano”, ovvero colui che, in virtù della detenzione della maggioranza del capitale sociale, esercita un’influenza dominante sulle scelte gestionali dell’Ente. In applicazione del “principio del contagio”, l’inaffidabilità professionale del socio-amministratore di fatto si trasmette all’intera compagine societaria, giustificandone l’esclusione dalla procedura di gara.
 
E’ quanto stabilisce il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza del 4 febbraio 2026, n. 916.

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