11 DICEMBRE 2019
Nella sentenza n. 8014 del 25 novembre 2019 il Consiglio di Stato esclude che la mancata presentazione della domanda di partecipazione ad una gara possa determinare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse, quando tale omessa presentazione costituisce conseguenza diretta ed immediata, non illogica, né irrazionale, né tantomeno strumentale, della ritenuta (da parte del concorrente) non congruità di una clausola del bando di gara, di per sé inidonea a poter formulare una offerta seria, adeguata e consapevole; secondo i giudici, infatti, non può logicamente ammettersi che il concorrente sia tenuto a presentare in ogni caso la domanda di partecipazione ad una procedura di gara (pur in presenza di una clausola che non gli consente di presentare un’offerta congrua, idonea e competitiva) al solo fine di precostituire in modo sterile e puramente formale la propria situazione di legittimazione e di interesse ad agire pur essendo ragionevolmente certo e del tutto consapevole che la sua domanda non potrà essere favorevolmente apprezzata ai fini dell’aggiudicazione della commessa.