Il salario minimo in Puglia è ufficialmente legge: la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso presentato dal Governo contro la legge della Regione Puglia (legge regionale approvata dalla giunta pugliese a novembre del 2024) che introduce una soglia salariale minima di nove euro l’ora negli appalti pubblici regionali.
La sentenza della
Corte Costituzionale depositata il 16 dicembre 2025, numero 188 dichiara inammissibili le questioni di legittimità sollevate dalla presidenza del Consiglio, dando il via libera alla normativa pugliese.
Salario minimo, questo sconosciuto
In Italia non esiste una norma sul salario minimo. Nell’Unione Europea sono ormai 22 su 27 i paesi che hanno un salario minimo nazionale. Tra i cinque mancanti figura l’Italia dove le retribuzioni minime sono regolate principalmente dalla contrattazione collettiva.
Qualcosa si era già mosso a livello comunale: Napoli, Milano, Firenze, Livorno e altri Piccoli Comuni della Campania avevano già garantito il salario minimo di 9 euro l’ora per tutti gli appalti e le concessioni che lavorano per l’Amministrazione comunale. Più recentemente, il 17 luglio scorso anche la sindaca di Genova Salis ha introdotto un salario minimo di 9 euro lordi l’ora per i lavoratori delle imprese appaltatrici del Comune: la delibera era stata approvata dalla giunta comunale e si applicava immediatamente a tutti gli appalti e subappalti pubblici, imponendo tale retribuzione minima come requisito inderogabile per partecipare alle gare. Salis ha sottolineato che il provvedimento ferma il “lavoro povero pagato con soldi pubblici“, rendendo Genova un modello sociale sostenibile.
La Puglia inaugura però un nuovo primato: è la prima Regione italiana dove è entrata in vigore il salario minimo legale.
La decisione della Corte Costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Governo perché il ricorso era insufficientemente motivato e fondato su una errata qualificazione della norma regionale.
In particolare, il Governo ha contestato la disposizione come se introducesse un salario minimo generalizzato, senza considerare che essa opera solo nell’ambito delle procedure di gara pubbliche, come criterio per la selezione del contratto collettivo applicabile. Mancava, quindi, una spiegazione puntuale di come tale disciplina violasse concretamente gli artt. 36 e 39 Cost.
Anche le censure sui profili di competenza statale (art. 117 Cost.) sono state ritenute inconferenti e generiche, poiché non tenevano conto del collegamento della norma con la materia dei contratti pubblici e della tutela della concorrenza.
In sostanza, la Corte non è entrata nel merito della legittimità della legge, ma ha rilevato che il ricorso era tecnicamente inadeguato e privo di un’argomentazione coerente con l’effettiva portata della disposizione impugnata.