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Consiglio di Stato: esclusione per omessa dichiarazione di condanna penale

9 DICEMBRE 2019

Nella sentenza n. 7749 del 12 novembre 2019 il Consiglio di Stato conferma il principio per cui tra le condanne rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell'esclusione dalla gara, vanno incluse non solo quelle specificamente elencate ai commi 1 e 2, ma anche quelle comunque incidenti, ai sensi del comma 5, sull’affidabilità dell'impresa, condanne che non potranno che essere riferite agli esponenti dell’impresa per mezzo dei quali la stessa agisce o che comunque sono tenuti, in ragione dei loro poteri di controllo, ad assicurare che la sua attività si svolga nel rispetto delle norme (nel caso specifico, si trattava del presidente del Comitato di sorveglianza di una cooperativa); i giudici ricordano anche che l'omessa comunicazione delle condanne penali, trattandosi di un mero e chiaro comportamento omissivo, non è sanabile attraverso il soccorso istruttorio, in quanto tale istituto non si presta a essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali) radicalmente mancanti, avendo la sua funzione nel chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara.