TRGA Trento - Sentenza n. 167 depositata in data 29 ottobre 2025
17 NOVEMBRE 2025
Una società di ingegneria aveva aggiudicato un appalto per la progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una nuova mensa scolastica.
Tale aggiudicazione era stata poi annullata dal comune che aveva accertato che, per errore materiale, è stato utilizzata una certificazione di esperienza pregressa che non andava in realtà a coprire il periodo minimo richiesto dal bando di gara. Avverso tale provvedimento in autotutela la società proponeva ricorso sostenendo che, ai fini della capacità tecnica, avrebbero dovuto essere computati anche gli importi per la progettazione degli arredi e la rivalutazione ISTAT delle prestazioni pregresse.
Il TRGA ha respinto il ricorso, rilevando che la lex specialis circoscriveva espressamente la valutazione alle opere edili delle categorie E.08-E.10, escludendo tutte le altre (impiantistiche o complementari).
L’inclusione, ex post, di attività di progettazione nel settore degli arredi non era ammissibile per violazione dell principio di par condicio, poiché avrebbe modificato l’offerta tecnica dopo la presentazione. Inoltre, il soccorso istruttorio non è utilizzabile per integrare o rettificare elementi dell’offerta tecnica, richiamando i principi di autoresponsabilità e di divieto di alterazione della par condicio.
Il testo della sentenza