TRGA Bolzano - Sentenza n. 290 depositata in data 31 ottobre 2025
14 NOVEMBRE 2025
Una società è risultata prima classificata in una gara di appalto e la stazione appaltante ha inviato alla medesima un’unica richiesta comprendente sia la giustificazione di anomalie rilevate che la documentazione atta a dimostrare quanto autocertificato in offerta stessa.
All’esito, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione dell’offerta ritenendola incongrua.
La prima classificata ha impugnato l’esclusione deducendo, tra l’altro, l’illegittima estensione della verifica dell’anomalia ai documenti comprovanti le autocertificazioni.
l Collegio ha accolto il ricorso in quanto la verifica di anomalia ha un perimetro autonomo rispetto alla verifica delle autodichiarazioni dell’offerta tecnica: quest’ultima costituisce distinto subprocedimento da espletare con modalità diverse dalla verifica dell’anomalia dell’offerte e la disposta esclusione era derivata, in effetti, da un’indebita commistione tra le due verifiche.
Il testo della sentenza